Art. 151.
(Attività degli assistenti volontari).

      1. Negli istituti gli assistenti volontari svolgono la loro attività in rapporto diretto con i detenuti e gli internati. A tale fine effettuano colloqui con gli stessi e possono cooperare nelle attività di risocializzazione in coordinazione con il personale addetto al trattamento. Essi sono considerati operatori del trattamento e fanno parte dell'area

 

Pag. 290

educativa, anche se la loro collaborazione può essere prestata in aree diverse.
      2. Gli interventi degli assistiti volontari, di intesa con gli operatori penitenziari, riguardano anche le famiglie degli interessati per rilevarne i bisogni e indirizzarne e sostenerne il ricorso ai servizi pubblici e privati esistenti e, in genere, alla rete sociale, alla quale partecipano.
      3. Gli assistenti volontari, inoltre, possono svolgere compiti di accompagnamento dei reclusi all'esterno, in relazione a concessioni della magistratura di sorveglianza, senza assunzione di responsabilità sulla custodia dei fruitori.
      4. Gli assistenti volontari sono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento che riguardano i detenuti e gli internati per i quali hanno svolto le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, e, comunque, fanno pervenire il loro contributo alla discussione del caso attraverso l'educatore di riferimento.
      5. Nella esecuzione delle misure alternative alla detenzione, gli assistenti volontari collaborano con gli operatori di servizio sociale di intesa e secondo le indicazioni degli stessi.